Il Tartarifugio

Versione completa: Policy & Codice Penale
Al momento stai visualizzando i contenuti in una versione ridotta. Visualizza la versione completa e formattata.
Estratto dal codice penale in materia di illeciti informatici :

Art. 615 ter
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico


Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volont? espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ? punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena ? della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto ? commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualit? di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se ? palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l`interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all`ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanit? o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena ?, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto ? punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d`ufficio.

Art 615 quater
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a s? o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all`accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, ? punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a cinquemilacentosessantaquattro euro (5164 euro).

La pena ? della reclusione da uno a due anni e della multa da cinquemilacentosessantaquattro euro (5164 euro) a diecimilatrecentoventinove euro (10329 euro) se ricorre taluna delle circostanze di cui ai non. 1) e 2) del quarto comma dell`art. 617 quater.


Art 615 quinquies
Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico

Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l`interruzione, totale o parziale, o l`alterazione del suo funzionamento, ? punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a diecimilatrecentoventinove euro (10329 euro).
URL di riferimento